Art. 4.
(Organizzazione).

      1. All'organizzazione dell'Osservatorio si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Per lo svolgimento delle relative attività l'Osservatorio può, altresì, avvalersi delle strutture e delle risorse della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
      3. L'Osservatorio può stipulare convenzioni con enti, associazioni e università, pubblici e privati, operanti nel settore dei porti turistici e della nautica.